Lo statuto
				   
				  Articolo 1 - Costituzione
                  E' costituita la libera e allegra associazione A.M.A. - Anonima   Montanari Avvinazzati.
                  
                    Articolo 2 - Scopi sociali
                  Scopo dell'Anonima Montanari Avvinazzati è la diffusione   selettiva e l'approfondimento della conoscenza della montagna in tutte le forme   e i modi possibili senza produrre inquinamento, in particolare: escursionismo,   trekking, ferrata, alpinismo; 
                  e, contemporaneamente,
                  la diffusione selettiva e l’approfondimento della conoscenza   dei vini e dei distillati di vini.
                  
                    Articolo 3 - Soci
                  Possono aspirare alla carica di socio tutti coloro i quali,   avendo esperienza di montagna o desiderando acquisirla, hanno comunque fama di   bevitori.
                  Gli astemi e gli alcolisti non possono aspirare alla carica di   soci. La loro partecipazione alle iniziative sociali è tuttavia tollerata ed è   comunque soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
                  
                    Articolo 4 - Soci bevitori
                  Il nuovo socio è presentato, con il titolo di socio bevitore,   da un socio anziano.
                  Il nuovo socio inoltra domanda di ammissione scritta al   Consiglio Direttivo o orale al Presidente. Contestualmente conferisce alla   cantina sociale una o più bottiglie di vino, specificandone caratteristiche e   provenienza.
                  L'ammissione del socio bevitore è soggetta al parere   insindacabile del consiglio direttivo.
                   
                  Articolo 5 - Consiglio Direttivo
                  Il consiglio direttivo è costituito dal Presidente, dal   Segretario Geografo e dal Segretario Cantiniere.
                  Il consiglio direttivo è nominato, salvo quanto non specificato   dall'Articolo 6, dalla assemblea dei soci per acclamazione in stato di leggera   ebbrezza.
                  Il Consiglio Direttivo vigila sull'attività sociale, la regola   e dispone eventuali sanzioni disciplinari.
                  
                    Articolo 6 - Presidente
                  Il Primo Presidente è il Socio Fondatore (S.F.).
                  Il Presidente mantiene la sua carica a vita.
                  Il Presidente nomina il primo Consiglio Direttivo, che resta in   carica fino a quando la cantina sociale non ha raggiunto la consistenza numerica   di dieci bottiglie. Per i successivi Consigli Direttivi è valido l'Articolo   5.
                  
		   
         
		   
                  
                  Articolo 7 - Anno sociale
                  L'anno sociale va dal primo ottobre al trenta settembre   dell'anno successivo.
                  
                    Articolo 8 - Cantina e Patrimonio   sociale
                  La Cantina sociale è gestita dal Segretario Cantiniere, che   relaziona al Consiglio Direttivo, nonché ai soci, su qualità e quantità del   patrimonio sociale.
                  Ciascun nucleo familiare iscritto, anche se costituito da una   sola persona, deve conferire alla cantina sociale un minimo di una bottiglia   ogni due gite cui prende parte. I soci che, all’inizio della seconda gita   sociale cui partecipano in stato di morosità, non hanno evaso la loro   contribuzione sono considerati decaduti.
                  In caso di scarsità di patrimonio sociale, i membri del   Consiglio Direttivo intervengono con il proprio patrimonio personale per   garantire la sopravvivenza dell'associazione.
                  L'associazione soccombe alla prima gita sociale in cui non c'è   neanche una goccia di vino.
                   
                  Articolo 9 - Assemblee sociali
                  Le Assemblee sociali sono convocate in seduta (per terra) unica   nei luoghi e orari previsti dalle gite sociali. 
                  Durante l'assemblea verranno discussi i problemi sociali con il   conforto di almeno una bottiglia di vino. 
                   
                  Articolo 10 - Qualità del Patrimonio   sociale
                  Il Patrimonio sociale deve obbedire a criteri di qualità. Sono   pertanto apprezzati vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, ma   riscuotono il pieno interesse e consenso anche i vini da tavola e soprattutto   quelli artigianali, purché di indiscusso valore.
                  Sono privilegiati i vini nazionali.
                  
                    Articolo 11 - Vini assembleari
                  Sono definiti vini assembleari quelli degustati durante le gite   sociali. I vini assembleari verranno scelti, nei limiti consentiti dal   Patrimonio Sociale e/o dal patrimonio individuale, secondo la seguente scala di   criteri:
                  a) attinenza geografica con l'area dell'escursione;
                  b) consonanza con le condizioni stagionali e/o   meteorologiche;
                  c) bontà (a discrezione del Consiglio direttivo).
                  I criteri a) e b) sono di difficile applicazione.