Lo statuto
 
Articolo 1 - Costituzione
E' costituita la libera e allegra associazione A.M.A. - Anonima Montanari Avvinazzati.

Articolo 2 - Scopi sociali
Scopo dell'Anonima Montanari Avvinazzati è la diffusione selettiva e l'approfondimento della conoscenza della montagna in tutte le forme e i modi possibili senza produrre inquinamento, in particolare: escursionismo, trekking, ferrata, alpinismo;
e, contemporaneamente,
la diffusione selettiva e l’approfondimento della conoscenza dei vini e dei distillati di vini.

Articolo 3 - Soci
Possono aspirare alla carica di socio tutti coloro i quali, avendo esperienza di montagna o desiderando acquisirla, hanno comunque fama di bevitori.
Gli astemi e gli alcolisti non possono aspirare alla carica di soci. La loro partecipazione alle iniziative sociali è tuttavia tollerata ed è comunque soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Soci bevitori
Il nuovo socio è presentato, con il titolo di socio bevitore, da un socio anziano.
Il nuovo socio inoltra domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo o orale al Presidente. Contestualmente conferisce alla cantina sociale una o più bottiglie di vino, specificandone caratteristiche e provenienza.
L'ammissione del socio bevitore è soggetta al parere insindacabile del consiglio direttivo.
 
Articolo 5 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è costituito dal Presidente, dal Segretario Geografo e dal Segretario Cantiniere.
Il consiglio direttivo è nominato, salvo quanto non specificato dall'Articolo 6, dalla assemblea dei soci per acclamazione in stato di leggera ebbrezza.
Il Consiglio Direttivo vigila sull'attività sociale, la regola e dispone eventuali sanzioni disciplinari.

Articolo 6 - Presidente
Il Primo Presidente è il Socio Fondatore (S.F.).
Il Presidente mantiene la sua carica a vita.
Il Presidente nomina il primo Consiglio Direttivo, che resta in carica fino a quando la cantina sociale non ha raggiunto la consistenza numerica di dieci bottiglie. Per i successivi Consigli Direttivi è valido l'Articolo 5.
Articolo 7 - Anno sociale
L'anno sociale va dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

Articolo 8 - Cantina e Patrimonio sociale
La Cantina sociale è gestita dal Segretario Cantiniere, che relaziona al Consiglio Direttivo, nonché ai soci, su qualità e quantità del patrimonio sociale.
Ciascun nucleo familiare iscritto, anche se costituito da una sola persona, deve conferire alla cantina sociale un minimo di una bottiglia ogni due gite cui prende parte. I soci che, all’inizio della seconda gita sociale cui partecipano in stato di morosità, non hanno evaso la loro contribuzione sono considerati decaduti.
In caso di scarsità di patrimonio sociale, i membri del Consiglio Direttivo intervengono con il proprio patrimonio personale per garantire la sopravvivenza dell'associazione.
L'associazione soccombe alla prima gita sociale in cui non c'è neanche una goccia di vino.
 
Articolo 9 - Assemblee sociali
Le Assemblee sociali sono convocate in seduta (per terra) unica nei luoghi e orari previsti dalle gite sociali.
Durante l'assemblea verranno discussi i problemi sociali con il conforto di almeno una bottiglia di vino.
 
Articolo 10 - Qualità del Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale deve obbedire a criteri di qualità. Sono pertanto apprezzati vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, ma riscuotono il pieno interesse e consenso anche i vini da tavola e soprattutto quelli artigianali, purché di indiscusso valore.
Sono privilegiati i vini nazionali.

Articolo 11 - Vini assembleari
Sono definiti vini assembleari quelli degustati durante le gite sociali. I vini assembleari verranno scelti, nei limiti consentiti dal Patrimonio Sociale e/o dal patrimonio individuale, secondo la seguente scala di criteri:
a) attinenza geografica con l'area dell'escursione;
b) consonanza con le condizioni stagionali e/o meteorologiche;
c) bontà (a discrezione del Consiglio direttivo).
I criteri a) e b) sono di difficile applicazione.